Onorevoli Colleghi! - Il processo di profondo rinnovamento delle autonomie locali, iniziato con la legge n. 142 del 1990 e proseguito con le modifiche introdotte dalla legge n. 81 del 1993, successivamente arricchita dalle norme contenute nelle leggi sulla semplificazione amministrativa n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, ha complessivamente ridisegnato l'architettura delle istituzioni locali. Tali disposizioni sono oggi ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L'articolo 51 del medesimo testo unico stabilisce, tra l'altro, che un sindaco o un presidente di provincia possono essere eletti per soli due mandati consecutivi e si pone, quindi, in evidente contrasto con la necessità di assicurare stabilità e continuità all'azione amministrativa apparendo, inoltre, eccessivamente restrittivo della sovranità popolare.
Tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi due casi, non riscontrandosi in alcuna delle altre cariche elettive esistenti a livello centrale o decentrato.
Appare evidente, quindi, la disparità di trattamento tra coloro che, pur se in diversi livelli di governo, sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica con lo stesso impegno, la stessa assunzione di responsabilità (per i sindaci assai più diretta che in passato), ma con premesse di durata rigidamente precostituite solo per alcuni di loro, indipendentemente dalla bontà o meno del proprio operato. Non può, inoltre, non tenersi conto del particolare clima politico in cui si trovava il Paese all'inizio degli anni novanta, momento in cui tali vincoli furono introdotti.